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    Novità per IMU & Co.


    Apportate alcune modifiche alla disciplina dell’Imposta municipale propria introdotta per gli immobili situati all’estero dalla Manovra Monti del dicembre scorso (D.L. n. 201/2011). Col recente decreto di semplificazione fiscale, infatti, il Governo è intervenuto al riguardo, correggendo i commi 15 e 16 dell’art. 19 del predetto decreto e inserendo un nuovo comma 15-bis, fornendo così ulteriori specificazioni circa l’applicazione dell’IMU alle proprietà presenti al di fuori dei confini italiani appartenenti alle persone fisiche residenti nel territorio Nazionale. Analizziamo nel dettaglio tali modifiche.

    Innanzitutto, il citato decreto Salva Italia stabilisce che soggetto passivo dell’imposta in questione è il proprietario dell’immobile o il titolare di qualsiasi altro diritto reale sullo stesso e che la stessa è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante in quali il possesso è stato protratto. In particolare, nel caso in cui tale possesso abbia avuto luogo per almeno quindici giorni, ai fini dell’applicazione dell’imposta si considera computato l’intero mese. L’ammontare del nuovo balzello è stato fissato nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili; valore determinato dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti oppure, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile.

    Ed è qui che sono state inserite delle interessanti variazioni. Il comma 15, così come riscritto dal suddetto decreto di semplificazione fiscale infatti, prevede che per quegli immobili situati in Paesi UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un opportuno scambio di informazioni, il valore dell’immobile da prendere in considerazione corrisponde a quello che il Paese estero utilizza “ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti”. Qualora tale indice non sia disponibile, si adotta il normale criterio base poc’anzi illustrato. Ma non è tutto. Al medesimo comma, infatti, è stato aggiunto un nuovo periodo il quale stabilisce che l’imposta non è dovuta nel caso in cui l’importo determinato (applicando la percentuale dello 0,76 al valore immobiliare) non superi la somma di 200 euro.

    Il Governo ha poi previsto un nuovo regime di favore per coloro che svolgono attività lavorativa all’estero per lo Stato italiano – per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale – oltre che per quelle persone fisiche operanti nelle organizzazioni internazionali alle quali l’Italia aderisce, la cui residenza fiscale sia fissata in base ad accordi internazionali ratificati. Più specificamente, per tali soggetti l’IMU è ridotta alla misura dello 0,4 per cento per l’immobile utilizzato come abitazione principale e per le connesse pertinenze. La minore aliquota trova applicazione solamente per il periodo di tempo in cui la prestazione lavorativa è svolta all’estero e, dall’imposta dovuta, si detraggono 200 euro – fino a concorrenza del suo ammontare – in rapporto al periodo dell’anno nel corso del quale l’unità immobiliare è stata destinata ad abitazione principale. Qualora vi siano più soggetti passivi che abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, la predetta detrazione è da destinarsi a ciascuno di essi in misura proporzionale “alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”. Vi è poi un’ulteriore maggiorazione. Per gli anni 2012 e 2013 infatti, la detrazione è incrementata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori in modo abituale e sia anagraficamente residente nell’immobile finalizzato ad abitazione principale. In ogni caso, la maggiorazione in sé non può superare l’importo massimo di 400 euro.

    Infine, viene ridefinito il comma 16, il quale già prevede la deducibilità di un credito d’imposta di ammontare corrispondente all’eventuale imposta patrimoniale pagata allo Stato in cui si trova l’immobile. In particolare, per le proprietà situate in Paesi UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (che assicurano un adeguato scambio di informazioni), dall’IMU dovuta si deduce un credito pari alle imposte di natura patrimoniale e reddituale eventualmente gravanti sullo stesso immobile, che però non siano già detraibili in base all’art. 165 del d.P.R. n. 917/1986.

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    Laura Giulia Cerizza
    Redazione Global Publishers



    Nella Categoria: Cosa dice la LeggeGallery

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    1. [...] siamo. La scadenza per il pagamento della prima rata dell’IMU è alle porte. Il 18 giugno milioni di italiani dovranno nuovamente aprire il portafoglio, ormai [...]

    2. giupy says:

      ho ceduto il 50% dell’immobile al mio ex, io ci abito co due ragazze minorenni,devo pagare per intero la imposta IMU?.LUI è proprietario di un suo appartamento, pagherà il 50% dell’immobile ceduto?

    3. Lino says:

      Chi è proprietario di UNA SOLA CASA, data in uso gratuito al figlio che vi risiede, ed a sua volta risiede nella SOLA CASA, di proprietà del figlio,ricevuta in uso gratuito,NON DEVE pagare come se avesse DUE,TRE….CASE,ma deve essere tassato come il proprietario di un’abitazione PRINCIPALE,anche se manca il requisito della residenza,perchè l’imposta deve colpire l’immobile in quanto tale.Ci sarà qualcuno,che avendo disponibilità finanziarie,promuoverà un contenzioso eccependo l’incostituzionalità della norma come è attualmente formulata(art.3 e 53 della Costituzione)?

    4. francesca says:

      Ciao sono Francesca
      sono proprietaria di un immobile adibito a stalla
      è già stato accatasto come D10
      ha una rendita catastale di euro 2500,00
      quanta imu devo versare come prima rata?
      cioè quella che scade il 20 giugno?
      grazie in anticipo
      francesca

    5. antonio says:

      ma per i figli disabili superiori ai 26 anni perche’ non e’ stata prevista alcuna detrazione ?

      • mariano sciacca says:

        AHOO Fanno le agevolazioni per i ricchi che hanno immobili, e quindi capitali, oltre-frontiera.
        Per i poveretti in Italia niente!!

    6. piercarlo says:

      Avendo un appartamento in comproprietà in francia, tenuto a disposizione, in cui pago la TAXE FONCIERE. La predetta imposta è considerata un’imposta patrimoniale e quindi in base al comma 16 si ha diritto al credito d’imposta? Grazie per una sua cortese risposta

      • mariano trevisan says:

        signor piercarlo, io sono nella sua identica situazione, e il SOLE24ORE a cui ho posto il quesito, mi ha risposto che lo 0,76 va pagato detraendo comunque l’eventuale taxe fonçière pagata in Francia. Per la conferma di questo, io mi riservo di consultare l’Agenzia delle Entrate, prima di fare il 730.
        Lei ha avuto altri riscontri al riguardo? Grazie, La saluto.

        • Max says:

          Chiedo scusa, avete avuto risposte sul tema imu casa in francia. Se ho solo il costo storico da rogito posso applicare quello o deve far di tutto per procurarmi il val comm.le ?

          grazie

    7. aurelio del noce says:

      Vorrei sapere se la tassa di successione e’ rateizzabile . Grazie.

    8. tiziano says:

      Vado controcorrente, è giusto pagare, cosi come è giusto essere in regola con il fisco, sono un libero professionista che paga il 21% di iva, il 20% di cassa previdenza e il 23% di irpef, in pratica ogni 5000 euro che incasso ne metto in tasca a malapena 1500,se vogliamo mettere un po’ di ordine in questo paese la strada puo’ solo essere in salita, ma per evitare che tutto questo diventi inutile, bisogna lottare per abolire i privilegi e le
      speculazioni, che stanno nelle istituzioni e nel mondo finanziario, il resto rimane una lotta tra poveri, quindi tutti uniti contro il
      potere delle banche e contro gli amministratori della cosa pubblica, che hanno sbagliato e se ne devono andare RESTITUENDO IL
      MALTOLTO.

    9. giovanni says:

      ad antonella: visto che pur pagando il mutuo lo stato vuole l’imu tu dai allo stato interesse del mutuo in modo che anche lo stato ti aiuti.ma purtroppo nn è cosi’ lo stato prende nn da ciao

    10. elia delia says:

      mia madre ancora propietaria degli immobili siti in Calabria eancora non e stato possibile dividere in quanto non cé l’accordo tra i fratelli quattro in tutto, é residente a Bologna paga l,affitto per motivi di salute. Come si deve comportare in questo caso con L,imu grazie.

    11. luigi says:

      puoi sempre tornare a pagare l’affitto,per gli affittuari non e prevista imu da pagare

    12. niolo says:

      Invece già sei propprietaria anche se stai pagando il mutuo…

    13. rio2 says:

      come si puo’ pagare una tassa sulla casa in italia per una casa presente in francia o in germania? che fanno poi gli stati dov’e’ la casa non chiedono tasse? e poi che significa il coma che se il conto e’ piu’ di 200€ la tassa non e’ dovuta? non vorrei che facessero pagare chi ha il monolocale all’estero e non facessero pagare chi invece ha la villa a montecarlo……..

      questo governo continua a mettere tasse ai poveri e toglierle ai ricchi, il tutto con il beneplacido delle sinistre italiane, che adesso appoggeranno pure un regime totalitario, almeno fino al 2018 del sig monti.

      • niolo says:

        in realtà c’è scritto che l’IMU non deve essere pagata se dal calcolo risulta un importo inferiore ai 200 euro…

    14. antonella says:

      Ecco appunto, “ai proprietari dell’immobile”. Ed io che non sono ancora proprietaria, perchè mi mancano vent’anni di mutuo da pagare?

      • niolo says:

        nonostante il mutuo sei già proprietaria…

      • AnonimoRomanoAntico says:

        AVE!
        Dal momento del rogito notarile sei, a tutti gli effetti civili e penali, pienamente e completamente PROPRIETARIA!
        Quindi devi pagare come tutti gli altri.
        AVE!

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