Co.co.co. disoccupati? Novità
Laura Cerizza | Apr 17, 2012 | Comments 3 |
Introdotta, a decorrere dal 2013, un’indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati. Così il Governo Monti intende intende intervenire a favore di quei collaboratori, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, rimasti senza un impiego. In realtà, non si tratta di una vera e propria novità; già col decreto-legge n. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009), infatti, era stata prevista in via sperimentale per gli anni 2009-2011 una misura simile, ma con cifre e requisiti diversi. Requisiti che, per quanto concerne invece l’indennità elaborata dalla Riforma Fornero, sono specificamente indicati nell’art. 35 del ddl Lavoro in esame al Parlamento. Vediamo quali sono.
Innanzitutto, ci sono dei limiti reddituali. I collaboratori coinvolti, infatti, non devono aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo complessivo superiore a 20.000 euro; cifra annualmente rivalutata all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. Inoltre, in relazione all’anno di riferimento, deve essere stata accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata, mentre nell’anno precedente devono risultare accreditate quattro mensilità.
Per quanto riguarda poi il periodo di disoccupazione minimo trascorso nell’anno antecedente, questo deve essere stato pari ad almeno due mesi senza interruzioni.
Infine, il collaboratore deve aver operato in regime di monocommittenza.
L’indennità corrisposta sarà pari al 5% del minimale annuo di reddito ex art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, moltiplicato “per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione”. In merito invece alle modalità di liquidazione, detta somma verrà pagata o in un’unica soluzione – qualora l’importo sia pari o inferiore a 1.000 euro – oppure in importi mensili pari o inferiori a 1.000 – nel caso sia superiore.
Ma quali erano le somme ed i requisiti previsti dalla precedente misura sperimentale introdotta dal decreto-legge n. 185/2008 (art. 19, co.2)?
L’indennità – liquidata in un’unica soluzione – era pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente e richiedeva le seguenti condizioni:
- regime di monocommittenza;
- conseguimento nell’anno precedente di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al predetto minimale di reddito e accredito presso la Gestione separata Inps di almeno tre mensilità;
- accredito nell’anno di riferimento di non meno di tre mensilità;
- non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la gestione separata.
Cosa accadrà dunque a coloro che hanno già maturato il diritto a questa misura sperimentale?
Il comma 4 dell’art. 35 del ddl Lavoro, prevede specificatamente che per chi ha maturato il diritto entro il 31 dicembre 2012, restano fermi i suddetti requisiti oltre che il suddetto ammontare.
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Laura Gulia Cerizza
Redazione Global Publishers
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Commenti (3)
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Ma che palle!!!
infatti… a me comunque non è chiaro e ci sono troppi inghippi ugualmente. devi aver lavorato due mesi tolti 15 secondi aggiunti 8 secondi per un pranzo e nessun rimborso spese. devi pagare la gestione separata e devi “fare un salto e poi una giravolta”… bah
era ora…. solo che le fregature arrivano comunque.