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    Dimissioni in bianco valide?


    Basta con le dimissioni in bianco legate alla maternità e alla paternità. Ecco uno dei tanti obbiettivi perseguiti dal Governo attraverso il tanto discusso ddl Lavoro. Quest’ultimo infatti, con il suo art. 55, sostituisce la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 5 del D.lgs. n. 151/2001, concernente una procedura di controllo volta a smascherare risoluzioni consensuali e richieste di dimissioni “sospette”, cioè forzate.

    In breve, il procedimento introdotto dal nuovo articolo prevede l’intervento del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente ogniqualvolta vi siano dimissioni presentate da una lavoratrice in periodo di gravidanza, o da una/un lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (o nei primi tre anni di accoglienza per il minore adottato o in affidamento). Il servizio ispettivo ha l’importante compito di convalidare il recesso in atto affinchè lo stesso sia efficace. Una sorta di veto insomma. Le modalità di tale convalida saranno oggetto di decreto non regolamentare del Ministero del lavoro che dovrà essere adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge in questione.

    Vi è però un’alternativa. Il comma 3 dell’art. 55, infatti, prevede una procedura semplificata che consiste nella semplice sottoscrizione di un’apposita dichiarazione da parte della lavoratrice (o del lavoratore) in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto lavorativo. Allo stesso modo, il Ministero potrà delineare altre modalità semplificate di accertamento della veridicità e della “sincerità” delle dimissioni.

    In ogni caso, qualora non abbia luogo né la convalida né la sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto lavorativo è da considerarsi risolto se la lavoratrice non aderisce:

    - all’invito di presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, o presso le sedi fissate dai contratti collettivi, per lo svolgimento della convalida;

    - alla proposta inviata dal datore di lavoro con comunicazione scritta di apporre la suddetta sottoscrizione;

    - alla facoltà di contestare le dimissioni o la risoluzione del rapporto (offrendo le propria prestazione al datore).

    La scelta di seguire una delle tre strade elencate deve avvenire entro sette giorni dalla ricezione dei relativi inviti. Inviti ai quali deve essere allegata la copia della ricevuta di trasmissione e che, per essere validi, devono giungere al domicilio dell’interessata indicato dal contratto di lavoro, o devono essere consegnati a mano con ricevuta. Per quanto riguarda poi il punto di vista datoriale, le dimissioni perdono ogni effetto qualora la comunicazione con gli inviti non venga trasmessa entro trenta giorni dalla data della risoluzione consensuale o delle dimissioni stesse.

    Infine, sono state comunque previste delle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro che “abusi del foglio firmato in bianco” dalla lavoratrice o dal lavoratore. Nel caso in cui il datore utilizzi tale foglio come strumento per simulare le dimissioni, egli potrà essere chiamato a pagare da 5.000 a 30.000 euro di sanzione, salvo che il fatto costituisca reato.

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    Laura Giulia Cerizza
    Redazione Global Publishers



    Nella Categoria: Cosa dice la LeggeGallery

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    1. anna paradiso says:

      quando mi hanno detto che mi licenziavano all’anno di vita della bambina… io gli ho fatto vertenza ed ho depositato il foglio di dimissioni senza data che mi avevano fatto firmare al momento dell’assunzione…risultato? Mi hanno licenziato dicendo che l’azienda era in crisi…

    2. aldous says:

      In periodi di vacche grasse tutti i diritti sono sacrosanti, al posto do lavoro, agli orari, maternità, malattie ecc. e finora sono stati pagati dalle aziende anche in parte, ma con la concorrenza internazionale ai ns. prodotti il prodotto finito va fuori mercato e l’azienda chiude. tanti diritti ma a casa SENZA LAVORO

      • Claudio says:

        Vero e che ci fanno una concorrenza spietata ma la maggior parte delle aziende che ce la fanno sono in parte o totalmente gestite da europei/ La cosa fondamentale che dobbiamo chiedere ai nostri governanti e quella di tassare pesantemente qualsiasi tipo di importazione di articoli che siano prodotti all’esterno della comunita europea. Per il licenziamento in bianco esiste una soluzione la carabina nera a fine contratto….a mali estremi estremi rimedi///tu vuoi affamarmi e uccidermi io mi difendo

    3. Antonio says:

      Dimissioni in Bianco ,roba da quarto mondo !!!!

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