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    Fondo per gli esodandi

    Fondo di solidarietà anche per le imprese assicuratrici. L’Inps, con la Circ. n. 64 del 7 maggio 2012, ha infatti fornito le prime istruzioni operative in merito al c.d. “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici”, istituito dal decreto del Ministero del Lavoro n. 33/2011, sulla base dei contratti collettivi di settore e alla luce dell’art. 2, comma 28, della Legge n. 662/1996. Vediamo di cosa si tratta.

    Chi sono i beneficiari?
    In primo luogo, il Fondo è rivolto ai lavoratori di quelle imprese assicuratrici che versino in situazioni di ristrutturazione, crisi o riorganizzazione aziendale. Più specificamente, i soggetti coinvolti sono il personale amministrativo e gli addetti all’organizzazione produttiva e alla produzione, con esclusione invece dei dirigenti, dei portieri, del personale ausiliario che svolge prestazioni occasionali o saltuarie, e dei dipendenti che hanno invocato l’art. 2 dello statuto ANIA. Per poter fruire degli assegni straordinari in questione, i lavoratori devono essere in condizione di maturare, entro 60 mesi, i requisiti anagrafici e contributivi minimi per poter godere della pensione a carico dell’AGO. L’accertamento di tale diritto verrà effettuato alla data di presentazione della corrispondente domanda e in relazione alla normativa in vigore in quel dato momento, anche se la liquidazione del trattamento pensionistico avverrà in base alla normativa vigente alla data di uscita del lavoratore dal Fondo.

    Qual è la procedura per accedere al Fondo?
    I datori di lavoro interessati devono presentare la relativa domanda entro 10 anni dalla data del 14 aprile 2011 (entrata in vigore del decreto istitutivo), e le imprese stesse devono aver espletato le procedure contrattuali preventive e/o di legge stabilite per la riduzione dei livelli occupazionali, o le procedure fissate sul piano aziendale per l’esodo volontario. Procedure che devono chiudersi con un’intesa sottoscritta dalle parti sociali. L’impresa coinvolta dall’esodo dovrà dunque presentare alla sede INPS competente tale accordo sindacale, il quale deve contenere oltre che le modalità di esodo dei dipendenti con i requisiti di accesso al Fondo,  anche l’indicazione della sede INPS in cui avrà luogo il versamento dei contributi a copertura degli assegni straordinari.

    Come verrà liquidato l’assegno?
    L’assegno è erogato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il pagamento avrà luogo per 13 mensilità in rate mensili anticipate, esigibili il primo giorno bancabile di ogni mese, ma il lavoratore può richiedere la liquidazione in un’unica soluzione (con tuttavia un importo pari al 65% di quello complessivo). Gli assegni non sono reversibili,  sono prestazioni “dirette” e non sono assoggettati al contributo ex ONPI; inoltre su di essi non vi è attribuzione di perequazione automatica, di interessi legali e neanche di rivalutazione monetaria.

    Come si calcola l’importo?
    L’ammontare dell’assegno è calcolato col medesimo metodo adottato per la determinazione della pensione che “teoricamente spetterebbe all’interessato al momento dell’accesso al Fondo”. In tale calcolo rientrano anche i periodi per i quali l’impresa si impegna a versare i contributi correlati. Più precisamente:

    - lavoratori che possono ottenere la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia: l’importo è dato dalla somma dell’importo netto della pensione spettante con l’AGO (con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata) e dell’ammontare delle ritenute di  legge sull’assegno straordinario.

    - lavoratori che possono beneficiare delle pensione di vecchiaia prima di quella anticipata: somma tra l’importo netto della pensione spettante nell’AGO (con maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per la pensione di vecchiaia) e l’importo delle ritenute di legge sull’assegno.

    In ogni caso, l’assegno straordinario non può cumularsi con la pensione di invalidità o con l’assegno ordinario di invalidità di cui il lavoratore sia già eventualmente titolare.

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    Laura Giulia Cerizza
    Redazione Global Publishers

     



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