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    UE e contributi maternità

    Accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e parentale preclusi in Italia se già coperti a vario titolo negli ordinamenti pensionistici degli altri Paesi UE. Questa la precisazione fornita dal Ministero del Lavoro e ribadita dall’Inps con la Circolare n. 71 del 22 maggio 2012.

    La questione riguarda l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale e, in particolare, del Regolamento CE n. 883/2004 come modificato dal Regolamento CE n. 988/2009 e dal regolamento di applicazione CE n. 987/2009. Tra i vari principi stabiliti dai predetti provvedimenti, vi è il seguente: se la maturazione a titolo di assicurazione obbligatoria di un periodo di assicurazione o di residenza in uno Stato membro coincide con un periodo sviluppato a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa in un diverso Stato membro, verrà preso in considerazione unicamente quello di assicurazione obbligatoria.

    Tale principio determina conseguenze anche sul piano dei periodi al di fuori del rapporto di lavoro corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale ex artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. L’accredito e il riscatto di detti lassi temporali in Italia, infatti, è ammesso solo se il periodo da riconoscere non risulti già coperto da un’altra contribuzione di natura obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, in ognuna delle gestioni pensionistiche in cui i soggetti coinvolti siano titolari di conto assicurativo. Inoltre, dal 1° maggio 2010, i cinque anni di contribuzione indispensabili per l’accredito e il riscatto possono essere raggiunti anche cumulando i periodi assicurativi fatti valere in un altro Stato comunitario (oltre che in Svizzera e nei Paesi SEE).

    Alla luce di quanto esposto, e al fine di scongiurare coperture assicurative plurime, il Ministero ha dunque chiarito che l’accredito figurativo e il riscatto in questione sono preclusi se i periodi di riferimento sono già coperti da:

    - periodi esteri di assicurazione;

    - periodi esteri di residenza;

    - periodi equivalenti a periodi di assicurazione, collegabili o meno alla maternità, che risultino in Stati comunitari o in Stati legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

    Volendo quindi riassumere, la copertura garantita da un ordinamento pensionistico di un Paese UE preclude l’accredito e il riscatto dei periodi in Italia, mentre in caso di copertura garantita in un Paese extracomunitario convenzionato occorre valutare caso per caso in base alle singole convenzioni di sicurezza sociale stipulate.

     

    Laura Giulia Cerizza
    Redazione Global Publishers



    Nella Categoria: Cosa dice la LeggeGallery

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