Mandi a quel paese il tuo capo?
Laura Cerizza | Jul 11, 2012 | Comments 1 |
Niente licenziamento se si tratta di un caso isolato
Ebbene sì, il “Vaffa” al capo non sempre ci costa il posto di lavoro. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10426 del 22 giugno 2012.
Il protagonista della vicenda è un dipendente di un’azienda privata che, dopo aver pronunciato una frase “poco cortese” nei confronti di una sua collega, nonché suo diretto superiore gerarchico, si era visto recapitare una lettera di licenziamento disciplinare. Secondo la società datrice di lavoro un tale provvedimento trovava giustificazione nella natura altamente ingiuriosa dell’espressione in questione, la quale era stata rivolta ad una donna e, proprio per questo motivo, aveva assunto un carattere particolarmente irriverente e discriminatorio. Detta condotta implicava un inadempimento degli obblighi contrattuali così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore.
Nonostante ciò, sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno dato ragione al dipendente. Analogamente ha fatto la Corte di Cassazione. Eccone le motivazioni.
Innanzitutto, sulla base delle testimonianze raccolte, il “vaffa” non era stato proferito durante uno scontro o un litigio scatenatosi tra i due interessati; il contesto era pacifico e dominato da toni scherzosi. Oltretutto, la presunta vittima si trovava ad almeno 15 metri dal suo “aggressore verbale”, rendendo dunque improbabile che la frase fosse direttamente rivolta a lei.
Anche da un punto di vista prettamente normativo, la condotta in questione non poteva portare al licenziamento. Secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento, infatti, la sanzione esplusiva è giustificata solo se dal diverbio litigioso si passi “a vie di fatto…nel recinto dello stabilimento” e se tale comportamento abbia arrecato “grave pregiudizio alla vita aziendale”. Ovviamente, questa previsione non “salva” a priori qualunque offesa verbale pronunciata , poiché i fatti devono essere comunque di volta in volta valutati in concreto; essa si limita a stabilire che, in genere, comportamenti che non superano certe soglie di intolleranza e aggressività difficilmente legittimano il licenziamento.
Le considerazioni appena esposte si sommano poi al fatto che l’insulto in esame rappresentava un caso isolato, nel senso che non era stato accompagnato da azioni scorrette di altro tipo; di conseguenza, non poteva essere dimostrata “una volontà di insubordinazione o di aperta insofferenza nei confronti del potere disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro” da parte del dipendente. Oltretutto, nel curriculum di quest’ultimo non figuravano precedenti disciplinari o recidive.
Alla luce delle ragioni fin qui elencate, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che l’aver mandato a quel paese il proprio superiore – pur essendo di per sé una condotta inopportuna, censurabile e certamente stigmatizzabile – non poteva catalogarsi come insubordinazione, bensì come semplice intemperanza verbale. Di conseguenza, il licenziamento disposto nei confronti del dipendente è stato dichiarato illegittimo.
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Laura Giulia Cerizza
Redazione Global Publishers
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meglio ,oggi mandare a quel paese i politici,le banche e tutti quelli di quel giro.