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    Mobilità anche per gli apprendisti


    Garantita a chi è inquadrato con questo contratto se viene licenziato

    Anche gli apprendisti hanno accesso alla lista di mobilità c.d. “non indennitaria” prevista in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Questo il parere del Ministero del Lavoro contenuto nell’Interpello n. 25/2012 avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Inquadriamo la problematica.

    Innanzitutto, la lista di mobilità è uno strumento che è stato introdotto per incentivare il reimpiego di particolari categorie di lavoratori licenziati, riconoscendo vantaggi contributivi alle aziende che decidono di assumere gli iscritti a tale lista. La sua disciplina è racchiusa nella Legge n. 223/1993, la quale prevede anche l’erogazione – a determinate condizioni – di una indennità di mobilità (art. 7) che in genere è riconosciuta ad imprese con organici superiori ai 15 dipendenti.
    Oggetto di interpello è quella particolare circostanza di accesso alla mobilità disposta dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 148/1993, così come convertito dalla Legge n. 236/1993 e come recentemente modificato dalla Legge di Stabilità 2012. Grazie a tale articolo, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, possono beneficiare della lista anche i lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti, incluse le aziende artigiane e le cooperative di produzione e lavoro. Tuttavia, a questi lavoratori è riconosciuta unicamente l’indennità di disoccupazione ordinaria e non anche l’indennità di mobilità.

    Ma quali categorie di dipendenti sono iscrivibili nella lista?
    Ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 148/1993, i beneficiari sono i “lavoratori dipendenti” impiegati da datori di lavoro privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato – sia full che part-time – colpiti da licenziamento per giustificato motivo oggettivo o che si sono dimessi per giusta causa. Il requisito principale è dunque la titolarità di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
    Di conseguenza, tornando al quesito dell’Interpello, la locuzione “lavoratori dipendenti” include anche gli apprendisti in quanto è proprio il Testo Unico sull’apprendistato a definire questa forma contrattuale come uno “speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Secondo il Ministero del Lavoro, alla luce di quanto esposto, gli apprendisti licenziati possono quindi godere della mobilità “non indennitaria”.

     

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    Laura Giulia Cerizza
    Redazione Global Publishers



    Nella Categoria: Cosa dice la LeggeGallery

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