• facebook
  • twitter
  • youtube
  • Saper lavorare - L'essenziale in 5 eBook

    Novità per il tirocinio


    Cosa cambia con la Riforma delle professioni

    Durata non superiore ai 18 mesi, possibilità di svolgimento parziale durante l’ultimo anno del corso di laurea, e requisiti di anzianità minima del professionista affidatario. Ecco alcune delle novità introdotte in tema di tirocinio professionale dalla Riforma delle professioni appena approvata.

    Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012, è stato infatti introdotto il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali così come richiesto dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011. Nello specifico, detto articolo 3 riguarda la “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”, e al suo comma 5 richiede che – fermo restando l’esame di Stato di accesso – gli ordinamenti professionali devono assicurare che l’esercizio dell’attività si basi senza eccezioni sui principi di: libera concorrenza; presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale; e differenziazione e pluralità di offerta che garantisca la concreta possibilità di scelta degli utenti. A tali principi generali sono state associate poi ulteriori disposizioni specifiche a cui attenersi nell’elaborazione della riforma degli ordinamenti professionali.
    Tenendo dunque conto delle linee guida imposte dal predetto decreto legge, vediamo le principali novità introdotte in tema di tirocinio dall’art. 6 del citato decreto presidenziale.

    Innanzitutto, il tirocinio professionale è definito come un addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante volto a conseguire “le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione”. Esso rimane obbligatorio solo dove sia previsto dai singoli ordinamenti professionali e, come anticipato, non può superare una durata massima di 18 mesi.
    In merito al professionista affidatario (cioè colui a cui è assegnato il praticante), è stato previsto un requisito di anzianità minima di iscrizione all’albo pari a 5 anni, oltre che il divieto di assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salvo che il competente consiglio territoriale rilasci un’autorizzazione ad hoc previo parere vincolante del ministro vigilante.
    Interessante è poi l’introdotta possibilità di svolgere il tirocinio in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studi necessario al conseguimento della laurea richiesta. Tale “anticipazione” del praticantanto non può però essere superiore a 6 mesi e deve fondarsi su specifiche convenzioni quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine, il Ministro dell’Istruzione, l’università e il ministro vigilante. Allo stesso modo, medesime convenzioni stipulate tra consigli nazionali degli ordini e Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, consentono l’esecuzione del tirocinio presso pubbliche amministrazioni al termine del corso di laurea. Inoltre, la pratica può essere effettuata – per non più di 6 mesi – presso enti o professionisti di altri Paesi, sempre che questi abbiano titolo equivalente ed abilitazione all’esercizio della professione.
    Quanto detto non vale tuttavia per le professioni sanitarie, le quali restano escluse.

    Altra novità riguarda il venire meno dell’incompatibilità tra tirocinio e svolgimento di un’attività lavorativa di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, a condizione che siano previste modalità e orari di lavoro idonei a consentire l’effettiva esecuzione della pratica. In ogni caso, viene precisato che il tirocinio professionale non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
    Il praticante che interrompe il tirocinio per oltre 3 mesi senza giustificato motivo, rende inefficace quello svolto fino a quel momento; se tuttavia sussiste un giustificato motivo, tale interruzione non può superare i 9 mesi.
    Infine, il tirocinio può consistere non solo nella pratica effettuata presso il professionista, ma anche nella frequenza con profitto – per non più di 6 mesi – di determinati corsi di formazione professionali tenuti da ordini o collegi, da associazioni di iscritti agli albi, e da soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi.

    Sfoglia gli ANNUNCI DI LAVORO

    Laura Giulia Cerizza
    Redazione Global Publishers



    Nella Categoria: Cosa dice la LeggeGallery

    Tags:

    Informazioni sull'Autore:

    RSSCommenti (5)

    Invia una risposta | Trackback URL

    1. marina says:

      Rosicona proprio per niente… realista!!!!
      Vengono fuori persone che non sanno fare nulla, la professione di commercialista è una giungla, devi avere una preparazione ottimale e non c’è da discutere.

      • Alma says:

        Marina, secondo me il tuo parere può riguardare solamente studenti arrivati freschi di università, con tanta teoria e zero pratica.
        Tanti, e sono tanti credimi,come me, si sono laureati con sacrificio svolgendo contemporaneamente questo lavoro come dipendenti per anni. Allora a questo punto sarebbe necessario differenziare ulteriormente e far riconoscere l’attività lavorativa come tirocinio e lasciare i tre anni pieni a chi arriva con un gran carico di nozioni e poca esperienza.

        • marina says:

          Si!!In questo caso sono d’accordissimo con te! io parlavo di neolaureati che di pratica non ne hanno fatta per niente!

    2. marina says:

      Il tirocinio di 18 mesi?! è una cavolata, in 18 mesi non si impara quella che è davvero la libera professione…
      ci si può fare un’idea ma non si è poi assolutamente in grado di lavorare autonomamente.
      Parlo per esperienza personale, ho fatto 3 anni di praticantato presso uno studio commercialista, e solamente quest’anno ho iniziato a fare tutto e dico tutto da sola e con una certa sicurezza.
      Da questa riforma verranno fuori sicuramente un sacco di professionisti… aiuto!!!

    Invia una risposta