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    Danno da precariato?

    In un periodo in cui la problematica del “precariato” è ormai protagonista mediatica, assistiamo sempre più allo sviluppo e alla diffusione di iniziative, manifestazioni e progetti al riguardo. Le parole d’ordine sono certezza, stabilità e trasparenza nel lavoro.
    Anche a livello giurisprudenziale qualcosa si muove.
    In proposito, torna alla mente la chiaccherata decisione del Tribunale di Genova, sentenza 25 marzo 2011 n. 520, con la quale i giudici condannavano il Ministero dell’Istruzione a risarcire 15 lavoratori del danno subito per illegittima reiterazione dei contratti a termine. Risarcimento quantificato in 30mila euro (15 mensilità della retribuzione globale di fatto) per ciascun dipendente, per un totale di circa mezzo milione di euro. Una cifra da capogiro, considerando anche il possibile effetto a catena che un tale precedente giurisprudenziale potrebbe generare. Ciò che è stato condannato, infatti, è l’aver abusato dei contratti a termine lasciando illegittimamente i lavoratori in una condizione di precariato al fine di risparmiare sui costi del lavoro.
    In particolare, la sentenza richiama una Direttiva europea contenente alcuni principi base relativi al lavoro a tempo determinato, cioè la Direttiva 1999/70/CE. Nel testo del suddetto provvedimento, si legge che tra i suoi obbiettivi vi sono quelli di garantire la parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato e di prevenire gli abusi derivanti dall’uso di una successione di contratti o di rapporti lavorativi a tempo determinato. In merito a quest’ultimo aspetto, agli Stati membri è imposta l’introduzione di misure che, tenendo conto delle particolari esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, riguardino: le ragioni obbiettive giustificatrici del rinnovo dei contratti a tempo determinato; la durata massima totale di quelli successivi; il numero dei rinnovi.

    Ponendo l’attenzione dei Governi europei sulla necessità di una disciplina in materia, si voleva così scongiurare l’affermarsi e il protrarsi di condizioni di  “perenne” precariato. La normativa italiana di riferimento, tuttavia, a parere dei giudici genovesi non si è rivelata all’altezza delle prescrizioni europee , ritenendola anzi confliggente con esse.
    La Legge n. 124/1999, infatti, dà la possibilità al Ministero dell’Istruzione di assumere, su base annuale, docenti con contratto a termine per far fronte a scoperture d’organico, ma non vi è nessun rimando ai limiti che, nel settore privato, i datori di lavoro devono rispettare per l’assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso dei docenti, dunque, il legislatore italiano non ha previsto l’applicazione di obblighi e limitazioni quali l’indicazione della causale che giustifica l’assunzione a termine, il riconoscimento della natura temporanea e non stabile delle circostanze che portano all’uso di tali contratti e la fissazione di un limite alla durata massima degli stessi. Sulla base di ciò, il Tribunale di Genova ha ritenuto la disciplina nazionale in contrasto con la direttiva europea, decidendo per il risarcimento del danno.
    Il medesimo contrasto ha determinato, in una precedente sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 27 settembre 2010, la condanna addirittura all’immissione in ruolo dei precari, oltre che al risarcimento del danno. Secondo i giudici, infatti, i contratti a termine stipulati, essendo stati dichiarati illegittimi, devono essere considerati parzialmente nulli e il primo contratto firmato è da convertirsi così in contratto a tempo indeterminato, nonostante ciò sia escluso per le pubbliche amministrazioni.

    In entrambe le citate sentenze, dunque, è stato messo sotto accusa il precariato, cioè la condizione di indiscriminato uso di contratti a tempo determinato che condannano i lavoratori a una situazione di continua incertezza.
    Questa degenerazione del rapporto di lavoro ha però origini più profonde, potendosi considerare una conseguenza del carattere anacronistico della normativa giuslavoristica italiana e dell’approccio politico alla problematica. Uno Statuto dei Lavoratori ormai datato e non adeguato alle nuove condizioni socioeconomiche che caratterizzano i nostri tempi, l’impossibilità di un ricambio sano della forza lavoro volto alla promozione della meritocrazia e, soprattutto, la previsione di costi del lavoro insostenibili dalle aziende sono alcuni degli aspetti da tenere in considerazione.
    Co.co.co., co.co.pro., part-time, lavoro interinale e altri contratti “precari” il cui scopo iniziale era quello di fornire maggiore flessibilità ai datori di lavoro, in realtà appaiono sempre più scorciatoie ed espedienti per rimandare, o forse scongiurare, riforme importanti e coraggiose del sistema lavoro italiano. Con il risultato di portare solo caos e incertezza.
    L’utilizzo arbitrario di queste forme contrattuali è una risposta al malessere verso questa situazione di confusione normativa; confusione che determina, alla fine, costi del lavoro sempre più elevati e procedure sempre più onerose per le imprese. E sono proprio i costi del lavoro che spesso, mettendo in ginocchio le aziende già provate dalla congiunzione economica critica, portano anche il più onesto dei datori di lavoro sulla via del peccato, inducendolo ad un abuso dei contratti a tempo determinato e precari. Bisogna ricordarsi infatti che, in fondo, nella maggior parte dei casi il datore di lavoro non è proprio il “supremo direttore galattico” di fantozziana memoria, ma è anche lui un semplice lavoratore che, come tutti, ha una famiglia da mantenere e le bollette da pagare.

    Laura Giulia Cerizza

    Per saperne di più, Contratto a termine
    Redazione Global Publishers



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    1. [...] 18, dall’altro, c’è chi si sogna anche la minima forma di garanzia sul lavoro. I precari, su tutti. Questa categoria di lavoratori, in gran parte composta da giovani, si trova ad [...]

    2. fernando guzzi says:

      a quando la sistemazione dei precari della scuola pubblica che attendono da anni a mille e piu km da casa?

    3. Emanuela says:

      “Secondo i giudici, infatti, i contratti a termine stipulati, essendo stati dichiarati illegittimi, devono essere considerati parzialmente nulli e il primo contratto firmato è da convertirsi così in contratto a tempo indeterminato, NONOSTANTE CIO’ SIA ESCLUSO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”

      Proprio perchè ciò è escluso per le pubbliche amministrazioni, tante di esse ne hanno approfittato tenendo persone come me per quasi 15 anni con contratti di co.co.co. e a tempo determinato. Oggi mi ritrovo a 37 anni disoccupata e fuori dal mercato del lavoro con grosse difficoltà a reinserirmi visto che siccome ho superato i 35 anni pare non abbia più diritto a lavorare (nonostante tanti anni di formazione e professionalità acquisita, che ovviamente in Italia non fa testo).

    4. Tommaso Fergola says:

      L’articolo è interessante, ma tutti -pur di lavorare- anzichè poltrire si adeguano alla offerta di lavoro.
      Tuttavia, se è pur vero che anche il datore di lavoro è un padre di famiglia, ciò non fa di lui un santo: il datore sa che allorché i costi della manodopera del lavoratore precario superino quelli dal lavoratore a tempo indeterminato, sicuramente lo assumerà! Balle, il datore non si accontenta, e così scarica con la scusa di non aver sufficienti ordinativi o di non poter prevedere quantità di domanda/commesse maggiori approfitta di chi invece quel posto di lavoro a tempo determinato non solo lo ha meritato, ma lo impone il principio e lo spirito della direttiva europea. Non ci si deve meravigliare, pertanto se alcuni giudici in senso stretto pagano 15 mensilità quale risarcimento danno ed altri addirittura valutano, giustamente parzialmente nulli i contratti e dunque considerano in realtà il primo dei contratti siglati a tempo non più determinato, ma a tempo indeterminato.
      Anche in questo caso il datore di lavoro che ha fatto, ha rischiato, dopo chissà quanto ha già lucrato, di pagare, dopo chissà quanti anni di causa e giusto processo le briciole, dimenticando che anche il suo sottoposto lavoratore è una persona con famiglia, ha decoro e dignità, che certamente è superiore a quella del datore.
      Saluti, e viva l’Italia.

    5. giampaolo quadrozzi says:

      e’ la mail di mio padre,sono arrivato a 40 anni ,il periodo piu’ lungo da me lavorato e’ stato nel montaggio e incablaggio gruppi misura.pur essendo autonomo nell’impiantistca civile ,non trovo lavoro,forse perche’ non posso rilasciare certificazione ,ma con qualunque impresa o azienda mi farei valere per il bene mio e di essa.saluti QUADROZZI GIAMPAOLO

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